Senato Accademico
Il Senato Accademico, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo, svolge le seguenti funzioni:
- delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
- approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;
- approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, ed il Codice etico; la delibera sul Regolamento didattico e il parere del Consiglio di amministrazione devono essere adottati a maggioranza assoluta dei componenti;
- può nominare apposite commissioni istruttorie incaricate a definire i contenuti dei Regolamenti di Ateneo o proposte rispetto a temi specifici, con la partecipazione di tutte le fasce della componente docente e del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, competente per materia;
- formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, esprimendosi sulla priorità nella destinazione delle risorse e sui criteri di ripartizione delle medesime;
- esprime parere obbligatorio sul bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d’Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti controllati e sul piano edilizio annuale e triennale;
- esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione del reclutamento del personale in ordine alla equilibrata ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca, e di servizio, nonché per l’amministrazione centrale;
- esprime parere obbligatorio sui criteri dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
- formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione, in ordine all’istituzione, alla modificazione e alla disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 nonché dei Centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari;
- formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione, in ordine all’istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di Corsi di studio e alla dislocazione delle strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi;
- assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e dei servizi agli studenti;
- nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente, previo parere del Consiglio di amministrazione, il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta dei Dipartimenti interessati, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
- designa i componenti del Nucleo di valutazione e il Presidente del Collegio dei Revisori;
- propone al Rettore una lista di tre nominativi in rappresentanza del territorio di ciascuna delle due sedi per la designazione dei componenti esterni del Consiglio di amministrazione;
- dirime gli eventuali conflitti fra i Dipartimenti e le altre strutture dell’Università;
- propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, nel secondo biennio del mandato di quest’ultimo;
- esprime parere in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore generale;
- delibera la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 21, comma 3.