La tutela dell’ambiente nell’articolo 9 della Costituzione? Giorgio Grasso ascoltato in Senato

Como, 6 febbraio 2020 - Da alcune settimane sono in corso alla prima Commissione del Senato della Repubblica, dedicata agli Affari Costituzionali, alcune audizioni informali su un insieme di disegni di legge costituzionale, tutti di iniziativa parlamentare, che vogliono modificare l’articolo 9 della Costituzione per introdurvi tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente. Il 4 febbraio è stato ascoltato (per la seconda volta in breve tempo) anche Giorgio Grasso, professore di Istituzioni di diritto pubblico all’Università dell’Insubria a Como, che ha proposto una riflessione sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi, ovvero sulla tutela costituzionale dell’ambiente.
LA STORIA DELL’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
Scrivendo la Costituzione, tra il 1946 e il 1947, i nostri Padri Costituenti trascurarono del tutto la nozione di ambiente che oggi siamo abituati a conoscere, in un momento storico nel quale, del resto, nel bel mezzo della ricostruzione seguita alla Seconda Guerra Mondiale e di quello che sarebbe stato l’impetuoso sviluppo industriale del nostro Paese, non poteva certamente esistere nessuna presa di coscienza dei gravissimi danni provocati dall’azione umana al patrimonio naturale e dei grandi mutamenti che avrebbero successivamente toccato il Pianeta. Così nell’articolo 9 della Costituzione ci si limitò a prevedere l’impegno della Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Grazie al diritto internazionale e al diritto comunitario (ormai diritto europeo), le questioni ambientali sono diventate invece centrali, se non di vitale importanza, e anche l’Italia ha adottato via via una legislazione sempre più rilevante nell’ambito dei diversi settori che compongono la tutela dell’ambiente, quali l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento delle acque, la gestione dei rifiuti.
Legando strettamente l’articolo 9 della Costituzione e la tutela del paesaggio all’articolo 32, riguardante la tutela della salute, la giurisprudenza di merito e poi costituzionale ha riconosciuto il diritto a un ambiente salubre.
Nel 2001, poi, approvando la riforma del Titolo V, della Costituzione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema sono stati assegnati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, cioè si è parlato espressamente di ambiente nel testo costituzionale, nell’ambito però della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. La Corte costituzionale, a sua volta, con una copiosa giurisprudenza ha affermato che l’ambiente è un valore costituzionalmente protetto.
Tuttavia è rimasta sempre insoluta la possibilità di riconoscere all’ambiente un fondamento già nei primi 12 articoli della Costituzione.
I disegni di legge di revisione costituzionale all’esame del Senato potrebbero fornire l’occasione per riconoscere finalmente tra i principi fondamentali della Costituzione l’ambiente e la sua tutela.
LA RELAZIONE DI GIORGIO GRASSO
Giorgio Grasso scrive nella sua audizione: «Quanto al merito, penso che sia molto opportuno intervenire finalmente sull’articolo 9 della Costituzione per affiancare alle previsioni esistenti norme che riguardino la tutela costituzionale dell’ambiente, un concetto la cui importanza, quando la Costituzione fu scritta, sfuggì ai nostri Padri costituenti, senza che ciò possa rappresentare, ai nostri occhi, un motivo di rimprovero, visto che essi non potevano certamente prevedere tutti i cambiamenti, le trasformazioni e gli sviluppi che hanno toccato il nostro Pianeta e che hanno fatto dell’ambiente (e della sua tutela) un problema assolutamente cruciale, non solo per il diritto costituzionale, forse il problema dei problemi, scusando il bisticcio di parole. Per rendersene conto, basti qui citare le belle pagine di Hans Jonas, sul principio responsabilità, dove si afferma che di fronte all’uso sconsiderato dell’ambiente e alla sua devastazione si profila oggi una situazione di non ritorno e la necessità di assumere la responsabilità per le generazioni future e la condizione della natura sulla terra, pena la mancata realizzazione dell’idea stessa di uomo».
Sono poi analizzati a fondo, in relazione ai disegni di legge presentati, alcuni concetti basilari come: l’ambiente considerato come un diritto fondamentale della persona, la responsabilità da parte di tutti i soggetti della Repubblica ad assumere nello sfruttamento e nell’uso delle risorse ambientali comportamenti virtuosi, l’idea di responsabilità verso l’ambiente, il principio dello “sviluppo sostenibile” (disegno di legge n. 1203) o della “sostenibilità ecologica, sociale ed economica” (disegno di legge n. 1627), oltre che per il tramite dell’interesse delle generazioni future (disegno di legge n. 1203), i principi del diritto europeo e internazionale dell’ambiente.
Il professor Grasso suggerisce una riformulazione del testo del disegno di legge n. 1203, che potrebbe così diventare: «La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, nella responsabilità verso le future generazioni» e propone di conservare un espresso richiamo alla nozione di biodiversità, dentro alla quale sembra potersi ricondurre anche la tutela e la protezione degli animali.
La conclusione del nostro docente di fronte alla Commissione del Senato: «Confermando un forte apprezzamento per l’intenzione dei disegni di legge esaminati di operare sull’articolo 9 della Costituzione, inserendo la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione (ciò vale anche per il disegno di legge n. 1532, d’iniziativa Gallone, che pure si limita davvero all’essenziale e cioè a inserire la parola “ambiente” nell’art. 9 Cost., quasi si trattasse di un semplice maquillage lessicale, in grado di riportare le lancette al biennio 1946-1947, quando la Costituzione fu effettivamente scritta), è, però, probabilmente il disegno di legge n. 1203 (con il piccolo emendamento che qui si è provato a suggerire) a rispondere meglio di tutti gli altri all’esigenza che una revisione costituzionale come quella che si propone dovrebbe avere: integrare in modo sostanziale e non formale il testo dell’articolo 9, senza però indulgere nella predisposizione di una disciplina eccessivamente minuziosa, estranea al contenuto di dover essere che disposizioni di principio, come i primi 12 articoli della Costituzione, dovrebbero sempre conservare».
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