ISEE per gli studenti internazionali
ISEE per gli studenti internazionali che non beneficiano della flat rate
L’Università degli studi dell’Insubria ha affidato al caf UIL (sede di Como e sede di Varese) il servizio per il rilascio agli studenti stranieri (famiglia e redditi prodotti all’estero) dell’attestazione ISEE.
Tutti gli studenti stranieri che vorranno ottenere il rilascio dell’ISEE ai fini del calcolo del contributo unico dovranno obbligatoriamente rivolgersi ai seguenti CAF UIL:
- CAF UIL Lombardia Centro Servizi srl Via Torriani, 27 – 22100 Como tel. 031/269143
- CAF UIL Lombardia Centro Servizi srl Via Cairoli 5/G – 21100 Varese tel. 0332/288019
E’ possibile prendere appuntamento da questo link https://www.cafuil.lombardia.it/ per entrambi le sedi
II reddito di riferimento da assumere per il calcolo dell’ISEE è quello relativo all’anno solare 2020. Il patrimonio sia mobiliare sia immobiliare è riferito invece al 31/12/2020.
I documenti da presentare al CAF sono i seguenti:
- documento attestante la composizione del nucleo familiare inclusi anche i soggetti residenti all’estero;
- reddito dell’anno solare 2020 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2020; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2020, non abbiano percepito reddito nell’anno 2020, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2020 (il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale), con l’indicazione dei metri quadrati (il patrimonio immobiliare è valutato sul valore convenzionale di €. 500 a mq.) o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2020;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2020 dalla famiglia (espresso in conto correnti, assicurazioni, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)
La documentazione sopra elencata deve:
essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.
Per gli studenti albanesi:
In considerazione dell’ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all’esistenza o meno di redditi nel 2020:
- Il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale (“Instituti i sigurimeve shoqerore”), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione;
- Il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo
Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Resta ferma la necessità di legalizzazione della firma del traduttore: si rimanda ai siti web dell’ambasciata d’Italia a Tirana (http://www.ambtirana.esteri.it) e dei consolati di Scutari (http://www.consitalia-scutari.org) e Valona (http://www.consvalona.esteri.it) per informazioni dettagliate circa l’iter obbligatorio da seguire.
Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) in Svizzera.
Tali studenti sono tenuti a presentare la “NOTIFICA DI TASSAZIONE”. Il calcolo per determinare la condizione economica terrà conto della voce denominata “Totale dei redditi” (tutti i dati indicati prima del rigo deduzioni): tale somma dovrà essere maggiorata del 20% della sostanza dichiarata, sia mobiliare sia immobiliare. In assenza di tali informazioni sul modulo della Notifica di tassazione, lo studente è tenuto a dichiarare l’ammontare degli stessi, qualora posseduti: in particolare il patrimonio immobiliare posseduto all’estero è valutato solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo sulla base del valore convenzionale di €. 500,00 al metro quadrato. Oltre alla notifica di tassazione è obbligatorio produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto alla data del 31/12/2020 (vedasi documenti da presentare).
Legalizzazione dei documenti
La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:
A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
B - Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell’Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell’Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all’Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro “Apostille” così come previsto dall’art. 6 della Convenzione citata.
C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 344 del 08/04/2022 del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.
D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani.
Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall’obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).
In basso è disponibile l’elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.
Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d’origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d’origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia.
In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.889,00 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamenti). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.
Rifugiati politici
Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d’origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE/ISEEU, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.
Elenco dei paesi per tipologia legalizzazione
Elenco dei paesi per tipologia legalizzazione
NAZIONE categoria: CAT.
Afghanistan categoria: C
Andorra categoria: B
Angola categoria: C
Anguilla categoria: B
Antartico Britannico categoria: B
Antigua e Barbuda categoria: B
Antille Olandesi categoria: B
Argentina categoria: B
Armenia categoria: B
Aruba categoria: B
Australia categoria: B
Austria categoria: A
Azerbaijan categoria: B
Bahamas categoria: B
Bangladesh categoria: C
Barbados categoria: B
Belgio categoria: A
Belize categoria: B
Benin categoria: C
Bermude categoria: B
Bhutan categoria: C
Bielorussia categoria: B
Bosnia-Erzegovina categoria: B
Botswana categoria: B
Brunei categoria: B
Bulgaria categoria: B
Burkina Faso categoria: C
Burundi categoria: C
Caimane categoria: B
Cambogia categoria: C
Chad categoria: C
Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao) categoria: B
Cipro categoria: A
Colombia categoria: B
Comoros categoria: C
Croazia categoria: A
Danimarca categoria: A
Dominica categoria: B
Ecuador categoria: B
El Salvador categoria: B
Eritrea categoria: C
Estonia categoria: A
Etiopia categoria: C
Falkland categoria: B
Fiji categoria: B
Finlandia categoria: A
Francia categoria: A
Gambia categoria: C
Georgia categoria: B
Germania categoria: A
Giappone categoria: B
Gibilterra categoria: B
Gibuti categoria: C
Gran Bretagna (estesa a Isola di Man) categoria: A
Grecia categoria: A
Grenada categoria: B
Guadalupe categoria: B
Guernsey categoria: B
Guinea categoria: C
Guinea Bissau categoria: C
Guinea Equatoriale categoria: C
Haiti categoria: C
India categoria: B
Irlanda categoria: A
Islanda categoria: B
Isole Cayman categoria: B
Isole Vergini Britanniche categoria: B
Isole Wallis e Futura categoria: B
Israele categoria: B
Jersey categoria: B
Kazakhistan categoria: B
Kenya categoria: C
Kiribati categoria: C
Kyrgyzistan categoria: C
Laos categoria: C
Le Nuove Ebridi categoria: B
Lesotho categoria: C
Lettonia categoria: A
Liberia categoria: C
Liechtenstein categoria: A
Lituania categoria: A
Lussemburgo categoria: A
Macedonia categoria: A
Madagascar categoria: C
Malawi categoria: C
Mali categoria: C
Malta categoria: A
Mauritania categoria: C
Mauritius categoria: B
Messico categoria: B
Miquelon categoria: B
Moldova categoria: B
Montserrat categoria: B
Mozambico categoria: C
Myanmar categoria: C
Namibia categoria: B
Nepal categoria: C
Niger categoria: C
Norvegia categoria: A
Nuova Zelanda categoria: B
Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba) categoria: A
Panama categoria: B
Perù categoria: B
Polinesia Francese categoria: B
Polonia categoria: A
Portogallo categoria: A
Princip. Monaco categoria: B
Rep. Ceca categoria: A
Rep. Dem. Del Congo categoria: C
Rep. di Corea (già Corea del Sud) categoria: B
Rep. di San Marino categoria: A
Repubblica Centro Africana categoria: C
Riunione categoria: B
Romania categoria: B
Russia categoria: B
Rwanda categoria: C
Samoa categoria: C
Sao Tome and Principe categoria: C
Senegal categoria: C
Serbia-Montenegro categoria: B
Seychelles categoria: B
Sierra Leone categoria: C
Slovacchia categoria: A
Slovenia categoria: A
Solomon Islands categoria: C
Somalia categoria: C
Spagna categoria: A
Stati Uniti d'America categoria: B
Sud Africa categoria: B
Sudan categoria: C
Sudan del Sud categoria: C
Suriname categoria: B
Svezia categoria: B
Svizzera categoria: A
Swaziland categoria: B
Tajikistan categoria: C
Tanzania categoria: C
Timor Leste categoria: C
Togo categoria: C
Tonga categoria: B
Trinidad e Tobago categoria: B
Turchia categoria: A
Tuvalu categoria: C
Ucraina categoria: B
Uganda categoria: C
Ungheria categoria: A
Vanuatu categoria: C
Venezuela categoria: B
Yemen categoria: C
Zambia categoria: C
Zimbabwe categoria: C