FAQ Scuole di Specializzazione
In questa pagina sono raccolte le domande più frequenti riguardo alle attività connesse con la formazione dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione Medica.
Quali sono le normative che regolano la formazione degli specializzandi medici?
- Decreto Legislativo 368/99 e successive modificazioni;
- Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"
- Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 "Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368"
- Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015
Qual è l’impegno orario previsto per gli specializzandi medici?
Come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs.368/99 “L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.” Complessivamente 38 ore settimanali
Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?
Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente allo specializzando
Il contratto prevede contributi previdenziali?
La Finanziaria 2006 (art. 1, comma 300) ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica.
Dopo alterni orientamenti sull'obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata, sono assoggettati:
all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;
all'aliquota piena in caso contrario.
Ai medici in formazione specialistica si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di:
•iscrizione;
•ripartizione del contributo;
•versamento e denuncia;
•aliquote di finanziamento, massimale e accredito contributivo.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’INPS
Cosa prevede il contratto riguardo l'assicurazione?
L’art. 41 comma 3 del D.Lgs.368/99 stabilisce che “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”
Quali sono le cause di risoluzione anticipata del contratto?
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all’art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 368/99 per il quale “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi) in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione”
È possibile sospendere il corso di studi per motivi particolari?
Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia, maternità o congedo parentale
Cosa prevede il contratto sulle assenze per malattia?
Come previsto dal D.Lgs.368/99 all’art. 40 comma 3, “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.
Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi
A chi devo comunicare le sospensioni per malattia superiore ai 40 giorni?
Si deve presentare idonea domanda, da consegnare segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione entro tre giorni dall’inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola
Cosa prevede il contratto sulle assenze per maternità?
Per le specializzande in gravidanza vale il D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:
- il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
- il congedo parentale facoltativo di 7 mesi;
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità prevista al punto 1 (di regola 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto), le specializzande in gravidanza hanno la facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta e i 4 mesi successivi al parto previa certificazione dello specialista del SSN che attesti che ciò non arreca danno nè alla gestante nè al nascituro.
Naturalmente il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati.
Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.
Il medico specializzando ha le ferie?
Per quanto previsto dal D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico”. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni (matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, ecc.) rientrano in questa tipologia di assenza
Quali sono le attività che posso effettuare?
Il D. Lgs. 368/99 art. 40 comma 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico é inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.
Pertanto il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 [finanziaria 2002] art. 19 comma 11 e DL 81/04 convertito nella legge n. 138 del 26/05/2004, art. 2-octies.
Sulla base delle suddette disposizioni lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può:
- effettuare l’attività intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti;
- sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi
Posso avere la partita IVA?
È possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica)
Posso effettuare dei periodi di formazione in strutture al di fuori della rete formativa o all’estero?
L’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 368/99 dispone che “Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”. Secondo il D.P.R. 162/82 art. 12 comma 3: “[…] Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.”
È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa e anche all’estero se autorizzati dal consiglio della scuola.
In caso di formazione all’estero l’assicurazione è a carico dello specializzando o si può prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.
Il periodo massimo di formazione all’estero è pari a 18 mesi, come stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007