Certificati e diplomi di abilitazione
La pergamena originale di abilitazione all’esercizio della professione è rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (consultare la disponibilità nel relativo file alla pagina “Diploma di abilitazione”).
In attesa del rilascio, è possibile richiedere il certificato di abilitazione, che sostituisce temporaneamente la pergamena originale.
Normativa in merito al rilascio dei certificati:
L’articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, apporta delle modifiche al D.P.R. 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
In particolare "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" (autocertificazioni).
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Pertanto, in ottemperanza alla nuova norma l’Università degli Studi dell’Insubria rilascia esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".