Presentare l'ISEE
ISEE per il diritto allo studio universitario - cos'è
L'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sottoscritta dallo studente e trasmessa all'INPS; il valore ISEE esprime la capacità economica del nucleo familiare dello studente, sulla base del valore ISEE viene poi calcolato l'importo del contributo universitario.
Per ottenere l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessaria la compilazione del modello MB.2.
Per richiedere l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario lo studente dovrà compilare la D.S.U. rivolgendosi presso un CAF (centro di assistenza fiscale). E' possibile altresì presentare la DSU tramite i Comuni e l'INPS (in autonomia anche per via telematica autenticandosi con PIN o tessera CRS a questo link).
Termini per presentare ISEE
- Per il calcolo del Contributo unico bisogna ottenere l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando entro il 18 ottobre 2022 la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), altri soggetti autorizzati o il sito internet dell’INPS; per le D.S.U. sottoscritte dal 19 ottobre al 31 dicembre 2022 sarà applicata una penale di 50,00 €.
L'ISEE viene acquisisto in automatico dall'Ateneo attraverso la banca dati INPS in circa 2-3 settimane dall' approvazione dell'ISEE da parte dell'INPS. - Per le borse di studio, fare riferimento al relativo bando di concorso.
La procedura informatizzata NON acquisirà i seguenti valori ISEE:
- con omissioni/annotazioni di difformità da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- non applicabili alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.
Attenzione: gli studenti che non presenteranno, entro i termini di scadenza, l'attestazione ISEE dovranno versare l'importo massimo del contributo unico.
Dopo il pagamento del contributo unico non saranno accettate presentazioni di dichiarazione ISEE.
Eventuali presentazioni dell’ISEE dopo il 31 dicembre 2022 potranno avvenire solo su apposita istanza entro e non oltre il 31 marzo 2023, debitamente documentata circa i gravi motivi di impedimento alla presentazione nei termini: in caso di accoglimento lo studente sarà tenuto a versare la penale di €. 300,00 (utilizzare il modulo a disposizione sulla destra della presente pagina ed allegare all’istanza i documenti giustificativi e l’attestazione ISEE).
- Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono tenuti alla sottoscrizione della DSU entro la scadenza del 18 ottobre 2022, anche se entro tale data non siano ancora immatricolati al corso di laurea magistrale. Dopo tale data verranno applicate le penali e le regole per la presentazione dell’attestazione ISEE oltre i termini.
- Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico e che hanno conseguito la laurea triennale presso un altro ateneo, non sono soggetti alle disposizioni di cui sopra beneficiando di 15 giorni, dal momento in cui si sono immatricolati, entro cui dover presentare la dichiarazione ISEE.
- Gli studenti che prevedono di laurearsi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2021/2022 (febbraio – marzo 2023) devono comunque premunirsi dell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la DSU entro il 18 ottobre 2022.
ISEE per gli studenti internazionali iscritti ad anni successivi al primo
Tutti gli studenti internazionali, iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. 2022/2023, ad esclusione di quelli immatricolati nell’a.a. 2021/2022, che hanno beneficiato della flat rate, (con famiglia all’estero e redditi prodotti all’estero) possono richiedere il rilascio dell’ISEE per calcolo del contributo unico e per i benefici del Diritto allo studio devono obbligatoriamente rivolgersi ai seguenti CAF UIL:
- CAF UIL Lombardia Centro Servizi srl Via Torriani, 27 – 22100 Como tel. 031/269143
- CAF UIL Lombardia Centro Servizi srl Via Cairoli 5/G – 21100 Varese tel. 0332/288019
E’ possibile prendere appuntamento da questo link https://www.cafuil.lombardia.it/ per entrambi le sedi
Conseguenze sulla mancata presentazione dell'ISEE
La presentazione dell’ISEE non è obbligatoria. Tuttavia gli studenti che non presenteranno l'attestazione ISEE entro le scadenze previste dai regolamenti e dai bandi non potranno:
- ottenere il calcolo del contributo unico in base alla capacità contributiva (pagamento del contributo massimo)
- presentare la domanda di esonero dalle tasse e contributi;
- presentare la domanda per ottenere la borsa di studio;
- ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso di iscrizione all'albo delle collaborazioni studentesche 200 ore.
Studente indipendente
L'art. 8 del D.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede che, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, lo studente richiedente fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
- presenza di una adeguata capacita' di reddito paria circa 9.000 € annui (D.M. 1320/2021), fiscalmente dichiarato da almeno due anni, derivanti da lavoro dipendente o assimilato e non prestato alle dipendenze di un familiare.
Normativa di riferimento
Sito dell'INPS: Informazioni dettagliate sulla disciplina ISEE
La normativa di riferimento è la seguente:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Le disposizioni relative all’applicazione della disciplina ISEE in materia di diritto allo studio universitario sono contenute nell’art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo numero 68 del 29/3/2012 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 31/5/2012.
Accertamenti ISEE e sanzioni
L’Università degli Studi dell’Insubria effettuerà controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni all’Amministrazione Finanziaria, agli Uffici Catastali ed alla Polizia Tributaria.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati direttamente dall’Università degli Studi dell’Insubria o da altri enti preposti al controllo (Guardia di Finanza), si riscontri una difformità della condizione economica tra quanto dichiarato dallo studente e quanto rilevato dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso i competenti uffici fiscali, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la seconda rata o contributo unico risultante dalla verifica e quella dovuta in base all’attestazione ISEE, nonché sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 pari al triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria, sulla base delle risultanze dell’accertamento, e alla ulteriore sanzione amministrativa di cui all’art. 38, comma3, del D.L. 78/2010, variabile da €.500 a €.5000. La sanzione ex art. 38 viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato alla contribuzione massima prevista.
Esempio:
2 rata pagata €.200
2 rata accertata a seguito di controllo €.400
Conguaglio a debito €.200
2 rata massima per la fascia di appartenenza A €.3800
Calcolo sanzione:
400:3800=x:5000
La sanzione sarà pari a €.526,32
Nel caso la proporzione determini un risultato inferiore a €. 500, la sanzione viene innalzata a €.500; se la sanzione è compresa tra €.500 e €.1000 sarà pari all’importo determinato; se la sanzione supera €.1000, la stessa sarà diminuita a €.1000.
Le sanzioni amministrative possono essere oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.
Si segnala che l’attestazione ISEE, che è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica, verrà inviata all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli incrociati con le dichiarazioni reddituali.
Si ricorda, come anche previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.